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Inoltre seguiamo la contabilità dei lavori per controllare i costi di realizzazione e aggiornare le stime di spesa con le varianti che spesso i clienti richiedono durante i lavori.
Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673, proprio al problema della “difformità e dei vizi dell’opera”.
Vi si afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita.
La garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera stessa e i vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.
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La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto questi vizi.
Quando però l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell'appaltatore viene estesa a un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera stessa.
In tal caso il termine di decadenza sale ad un anno dalla scoperta del vizio, non basta però una semplice denuncia, occorre agire in giudizio.
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